La morte di un proprio caro a seguito di un fatto illecito altrui è una tragedia, che incide enormemente sulla vita familiare: è per questo che abbiamo deciso di scrivere questo contributo in merito al risarcimento danni che spetta agli eredi in caso di incidente stradale mortale, quali sono le logiche che guidano la quantificazione dell’indennizzo (e dunque il ricorso alle tabelle per il ristoro dei danni provocati da un sinistro stradale con esiti infausti), e tutte le procedure richieste per il risarcimento della morte causata da incidente stradale (ad esempio l’atto di citazione per risarcimento danni da incidente stradale mortale) per le quali è sempre bene avvalersi di un avvocato che possa annoverare nel suo curriculum professionale la trattazione di altri casi di cause per richieste risarcitorie per incidenti stradali letali.
Oppure contattare AIVOS ONLUS, l’Associazione Italiana Vittime di Omicidio Stradale e Sinistri Gravi, specializzata nel seguire e tutelare a 360 gradi i loro assistiti, analizzando la loro pratica gratuitamente e valutando insieme ai professionisti specializzati che fanno parte del loro network come procedere nel modo migliore al fine di ottenere giustizia.
Perché rivolgersi ad AIVOS?
Perché i suoi collaboratori sono TUTTI specializzati in omicidio stradale e sinistri gravi, cosa importante dal momento che quando si resta coinvolti in un incidente o a causa di esso si perde un proprio caro, non si ha nemmeno il tempo di elaborare il dolore, e ci si deve invece impegnare a sbrigare articolate pratiche burocratiche e a scegliere i consulenti cui affidarsi.
Si tratta di un passaggio estremamente delicato, se non si vuole rischiare di non ottenere giustizia e di essere liquidati con un risarcimento irrisorio a conclusione di una causa decennale!
Poiché la giustizia non è scontata neanche quando spetta di diritto, le istituzioni tardano a rispondere, e si è privi del benché minimo supporto psicologico, è fondamentale affidarsi agli esperti legali giusti fin da subito, che sappiano far ricomprendere nel risarcimento danni da incidente stradale mortale in favore degli eredi diverse voci:
- i danni patrimoniali, vale a dire quelli economici sofferti dai congiunti, che a loro volta devono considerare sia quelli emergenti (cioè quelli realmente sostenuti, si pensi ad esempio alle spese funerarie) sia quelli da lucro cessante (ad esempio il mancato sostegno finanziario che il defunto garantiva col suo lavoro al bilancio familiare);
- i danni morali, che attengono alla sofferenza causata dalla morte del congiunto, e dei quali tratteremo diffusamente in seguito;
- il danno da morte, vale a dire il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi qualora la morte non sia sopravvenuta immediatamente, e consistente ad esempio nelle spese mediche e ospedaliere;
- il danno da perdita della vita, intesa come diritto assoluto e inviolabile costituzionalmente e sovranazionalmente tutelato, e il cui ristoro in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita in dipendenza di un fatto illecito altrui è trasmissibile agli eredi; il danno esistenziale.
Risarcimento dei danni patrimoniali per incidente mortale: lucro cessante e danno emergente
La morte per sinistro stradale provoca ripercussioni sui suoi congiunti, a cominciare da quelle di natura economica, per cui, tenendo conto dei rapporti di parentela esistenti, la quantificazione del risarcimento del danno per il decesso provocato da incidente stradale va effettuata tenendo in conto il presumibile reddito medio futuro del defunto se egli fosse rimasto in vita, e la parte di quel reddito che avrebbe devoluto a ciascun avente diritto.
Facciamo alcuni esempi: un padre devolve per la moglie e il figlio circa il 50% del proprio reddito; un uomo con più di un figlio i 2/3; uno scapolo con a carico dei congiunti non più di 1/3 delle proprie entrate (ma più verosimilmente 1/5, o forse meno).
Il danno emergente, anche questo suscettibile di ristoro, è invece rappresentato, come si diceva, da tutte spese direttamente o indirettamente determinate dalla morte.
Cosa accade nel caso in cui la vittima dell’incidente stradale mortale sia un bambino o un ragazzo non ancora in età produttiva?
Anche in questo caso si procede per presunzione, ipotizzando, in base al percorso di studi intrapreso, oppure alle inclinazioni gusti e passioni del soggetto, quello che sarebbe potuto essere il suo impiego, e dunque, sempre per approssimazione, il suo reddito medio, procedendo poi ad indennizzare gli aventi diritto, che in questo caso sono genitori e fratelli, e stimando una durata della vita media del soggetto, anche in relazione alle età di padre e madre.
Risarcimento dei danni morali in caso di incidente mortale
È ormai assodato che in caso di incidente stradale mortale sia previsto per legge un risarcimento a favore degli eredi che liquidi il danno non patrimoniale subito per la perdita della persona cara (definito, non a caso, “danno da perdita del rapporto parentale”), in ragione delle ripercussioni sia nello sviluppo personale che nell’estrinsecazione della propria personalità in ambito famigliare; quello che invece è ancora oggetto di definizione è la quantificazione del risarcimento previsto in caso di incidente mortale.
Questo afferma già un principio: quando la morte di una persona è causata da un illecito i suoi congiunti non patiscono solo un danno patrimoniale (la famiglia viene privata della sua eventuale contribuzione), ma anche di uno non patrimoniale, vale a dire un danno morale, una sofferenza, che però, in quanto tale, è difficile nella sua quantificazione: e infatti coesistono da un lato la necessità di non incorrere in duplicazioni (come accadrebbe qualora ci si appellasse sia al danno morale che a quello “da perdita del rapporto parentale”) e dall’altro lato quella di assicurare l’integralità del risarcimento del danno non patrimoniale che la morte per incidente stradale ha determinato.
Basti pensare che prima del 2003 i vari tribunali italiani monetizzavano il risarcimento dei danni non patrimoniali causati da incidente stradale mortale in modi assai differenti, per cui si poteva andare dai 200 milioni di lire riconosciuti ad ogni congiunto a Milano, ai 50 milioni di lire ottenibili a Palermo: per tale motivo, a partire da quella data, le corti di Milano e Roma hanno elaborato delle “tabelle” per la liquidazione del danno da perdita parentale, che sostanzialmente prevedono un minimo e un massimo per il risarcimento attribuibile ai congiunti di una persona morta in un incidente stradale, somma che varia in relazione al grado parentale del soggetto che richiede il risarcimento in questione.
Così, per genitori, figli, coniugi (non separati) o conviventi della vittima, la quantificazione va dai 163.990 a 327.990 euro; per fratelli o nonni il minimo ammonta a 24.000 e il massimo a 142.000.
E certo non si può credere che, sebbene ognuno dei congiunti abbia diritto ad un risarcimento integrale, che contempli sia la parte patrimoniale che non-patrimoniale, abbiano tutti diritto alla stessa quota di risarcimento per la morte provocata da sinistro stradale: essa va piuttosto commisurata alla durata e all’intensità del rapporto col defunto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, all’età del congiunto, alla personalità di ognuno di loro, etc.; per cui non è in alcun modo ammissibile una liquidazione del pregiudizio morale in una misura pari ad una frazione dell’importo dovuta per il danno biologico del defunto.
Quello che emerge in maniera evidente è l’elasticità dei criteri adottati nelle “tabelle” per il risarcimento dei danni provocati da un incidente stradale mortale, al fine di garantire quell’integralità del risarcimento di cui si diceva innanzi: così la convivenza o meno degli eredi con il deceduto, la qualità e intensità della relazione affettiva che li legava e quelle del legame familiare residuo, la particolare sofferenza e penosità subita dai congiunti nel caso in cui questi abbiano assistito al patimento e al decesso del proprio caro, lo sconvolgimento totale (provato) delle abitudini di vita quotidiane in conseguenza del decesso del congiunto, sono tutti elementi che concorrono a personalizzare la quantificazione dell’indennizzo previsto per gli eredi in caso di incidente mortale.
Ciò significa, in linea generale, che può presumersi la sussistenza di una sofferenza notevole per la perdita di una persona cara, che dunque non va provata, e che di per sé legittima la richiesta di risarcimento per la morte causata da incidente, da riconoscere quanto meno nel “minimo tabellare” (se invece ci si vuole appellare ad una sofferenza eccezionale per via, come accennato, di una convivenza, o comunque di un legame affettivo molto forte, allora andranno addotte delle prove: in caso contrario, in difetto di allegazione di specificità del danno patito, gli importi accordati saranno facilmente prossimi ai minimi previsti); ma significa anche che, sempre in linea generale, la parte danneggiante potrebbe dimostrare che, nel caso specifico, nessuna particolare lesione ai “diritti della famiglia” costituzionalmente protetti è derivata dalla morte per incidente (è quanto è accaduto in un caso in cui il risarcimento ad un fratello è stato negato in ragione del fatto viveva da moltissimi anni addirittura in un altro continente rispetto al fratello deceduto per via di un sinistro stradale).
In sintesi, laddove l’onere di allegazione e l’onere della prova vengano assolti (il primo è meno del secondo, nel senso che l’onere di allegazione è soddisfatto anche soltanto descrivendo una circostanza, mentre quello della prova è l’obbligo di verifica della stessa), consentono agli eredi di fornire al giudice gli elementi per una maggiorazione della quantificazione del risarcimento richiesto a fronte del danno patito per l’incidente mortale.
Proprio in virtù di questi oneri, che complicano la questione risarcimentale, vi consigliamo di rivolgervi a dei professionisti: quelli dell’Avios, come detto, oppure i legali che hanno deciso di prendere parte al nostro network nazionale, e che abbiamo selezionato con attenzione perché potessero garantirvi un’assistenza ottimale a prezzi concorrenziali (senza però scadere nel ridicolo!): contattateli chiedendo loro delucidazioni in merito alle vostre necessità oppure preventivi rispetto alle cifre richieste come compensi.
Chiudiamo ricordandovi che quanto abbiamo detto in merito alla morte causata da incidente stradale vale anche in caso di altri fatti illeciti, come potrebbe essere la medical malpractice, allora vi invitiamo a leggere pure:
Danno medico
Risarcimento dei danni ospedalieri
Risarcimento danni da sinistro stradale