“Una persona per la quale ho prestato una consulenza professionale mi ha proposto un pagamento tramite assegno ma io ho rifiutato, come sempre fatto, perché non saprei cosa fare in caso di assegno insoluto: potrebbe lei darmi qualche suggerimento e delucidazione in merito?”: questa è solo una delle numerose consulenze richieste ai nostri legali che hanno come tema la questione degli assegni insoluti, ragion per cui abbiamo deciso di approfondire l’argomento parlando dello storno di un assegno insoluto, della corresponsione di una penale del 10% per assegno insoluto, della possibilità di protesto per assegno insoluto, e simili.
Ma procediamo con ordine…
Nel momento in cui viene emesso un assegno un soggetto impartisce alla propria banca un ordine di pagamento a favore di un altro soggetto che, recandosi allo sportello del proprio istituto di credito, può incassare la somma dovuta. Tutto questo a patto che sia presente sufficiente liquidità sul conto del debitore.
Cosa accade, invece, se la somma non è congrua?
Succede che:
- l’istituto del debitore non versa niente a quello del creditore
- la banca del creditore a sua volta non corrisponde la somma al proprio cliente
- la banca dell’inadempiente lo sollecita a rimpolpare il suo conto per poter effettuare il pagamento.
A questo punto il debitore ha due possibilità:
- rimpolpare la somma e versare al creditore l’importo dovuto con una penale del 10% per assegno insoluto
- Rifiutarsi
Quali sono le conseguenze in caso di rifiuto?
Almeno due:
- la via informale: il creditore contatta il debitore e lo convince ad adempiere all’obbligazione, minacciando di adire le vie legali
- le vie legali (per cui, di fatto, l’assegno risulterà insoluto e protestato): recandosi da un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale, etc.) il creditore otterrà una levata di protesto (che potrà essere emessa entro il primo o secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dell’ultimo giorno utile alla riscossione dell’assegno: a proposito di riscossione, se un assegno è stato emesso su piazza, cioè nello stesso Comune nel quale viene riscosso, si hanno 8 giorni dalla data di emissione; se è stato emesso fuori piazza, cioè in un Comune diverso da quello di riscossione, i giorni utili alla riscossione passano a 15). Si tratta di un atto con il quale viene intimato al debitore di saldare il dovuto entro i successivi 10 giorni; il debitore potrà o saldare (sempre con sanzione del 10% per assegno insoluto e corresponsione delle spese legali), oppure potrebbe rifiutarsi di farlo, adducendo a motivazione magari l’indicazione errata della somma.
Come comportarsi a questo punto?
L’inadempiente ha a disposizione 20 giorni dal ricevimento della notifica della levata del protesto per risanare la situazione, trascorsi i quali, e per i successivi 90 giorni, il creditore ha il diritto di rivalersi anche forzatamente sui beni del debitore.
Quali sono le conseguenze dell’emissione di un assegno insoluto?
Innanzitutto, il soggetto non potrà emettere nuovi assegni per i successivi 6 mesi.
In secondo luogo, la segnalazione di avvenuto protesto viene annotata anche presso le Camere di Commercio, che a loro volta la trasmettono ai sistemi informativi delle aziende del credito e alle finanziarie, la qual cosa pregiudica la possibilità di accedere a forme di finanziamento (anche se spesso esistono prodotti finanziari specifici e dalla operatività limitata).
Il protesto viene cancellato in automatico dopo 5 anni, o comunque rimane in archivio fino alla richiesta dell’interessato: richiesta che non potrà avvenire oltre i 12 mesi -in caso contrario dovrà essere ottenuta una riabilitazione innanzi al giudice- e comunque non senza presentazione del titolo protestato, che attesta l’avvenuto pagamento del debito.
Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza da uno dei nostri legali potete compilare il form apposito.