Reato di maltrattamento ai danni di persone anziane: ecco quando si configura il reato e come comportarsi in questi casi
Purtroppo molto spesso si sente parlare di maltrattamento ai danni di persone anziane.
Ma la suddetta condotta configura un reato? La risposta è dipende dalle circostanze.
Dalla lettura del Codice Penale è possibile comprendere che, le sofferenze fisiche e morali provocate ad un’altra persona costituiscono delitto solo se commesse in un determinato contesto.
Ciò significa, ad esempio, che ingiuriare una persona non costituisce di per sé reato, tuttavia, potrebbe diventarlo in determinati casi.
Maltrattamenti: quando si configurano
Da un punto di cista strettamente giuridico, i maltrattamenti consistono in condotte ripetute nel tempo idonee ad infliggere sofferenze sia fisiche che morali.
Pertanto, è possibile individuare le due caratteristiche dei maltrattamenti: l’idoneità a provocare dolore (anche solamente morale), la reiterazione nel tempo.
Ciò significa, in parole povere, che una sola condotta offensiva non sarebbe affatto sufficiente poiché si tratta di un reato c.d. abituale.
Quando i maltrattamenti costituiscono reato
Come sopra accennato, solo determinate condotte poste in essere con una certa continuità nei confronti di determinati soggetti sono previste dalla legge come reato.
Ad esempio, un soggetto che percuota il proprio genitore anziano rischia di essere incriminato per percosse o per lesioni gravi (a seconda dei casi) ma non potrebbe mai essere condannato per maltrattamenti.
Sul punto, è necessario citare una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 41562 del 2021) la quale ha precisato che i comportamenti poco professionali tenuti dall’operatore socio sanitario nei confronti degli ospiti della residenza per anziani, non sono sufficienti per integrare il reato di maltrattamenti.
A maggior ragione, i giudici ermellini hanno sottolineato che non costituisce reato se essi sono conseguenza della stanchezza e della frustrazione per l’incapacità di gestire persone poco collaborative e propense a comportamenti provocatori nei confronti del personale sanitario.
Pertanto, in parole povere, dalla recente sentenza sopra citata è possibile desumere che, affinché si possa parlarsi di reato di maltrattamenti, è necessaria la precisa volontà di cagionare del dolore (sia fisico che morale) alla vittima, non potendosi ritenere sussistente la suddetta condizione in caso di comportamenti maldestri, privi di volontà di arrecare sofferenze gratuite.
Ancora, la Cassazione ha altresì precisato con sent. sez. pen. 35591/2021 che, ai fini della configurabilità del rato di maltrattamento ai danni degli anziani, l’esistenza in una casa di cura di un clima generale di vessazione e di indifferenza nei confronti dei bisogni primari degli assistiti, non esime dalla rigorosa individuazione degli autori delle varie condotte.
Ciò significa che, in ossequio al carattere personale della responsabilità penale, il singolo operatore non può essere incriminato per il suddetto reato, nemmeno in forma concorsuale omissiva, se non viene provato che anch’egli ha posto in essere le suddette condotte di maltrattamenti.
Di conseguenza, la Cassazione ha concluso per la non ammissibilità del concorso omissivo nella suddetta fattispecie di reato.
Come vengono puniti i maltrattamenti
La pena per il reato di maltrattamenti è prevista dall’art. 572 del Codice penale il quale preveda detentiva da anni tre fino ad anni sette.
Il secondo comma dispone che la pena è aumentata fino alla metà se il reato viene posto in essere in presenza (o in danno) di persona minorenne, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità così come definita ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio del 1992 n. 104.
Ancora, il terzo comma prevede un ulteriore inasprimento della pena, se dal fatto deriva una lesione personale grave, da sette fino a quindici anni, ancora, se ne deriva la morte, la reclusione da dodici fino a ventiquattro anni.
Dalla lettura della norma è chiaro che il legislatore ha voluto garantire una maggiore tutela nei confronti dei soggetti deboli, specie nei confronti delle persone anziane.
Reato di maltrattamenti: occorre la querela?
Il reato di maltrattamenti è procedibile d’ufficio, ciò significa, in parole semplici, che chiunque può sporgere denunzia alle forze dell’ordine, anche la persona totalmente estranea alle violenze.
Ad esempio, ove il personale di una struttura per anziani dovesse maltrattare i pazienti, chiunque, anche un passante che per caso ha visto la scena, può sporgere denuncia.
Pertanto, ciò significa che non occorre necessariamente la querela della persona offesa nei termini di tre mesi dalla commissione del reato.