
I c.d. precedenti di polizia sono tutti quei dati, che riguardano i cittadini, che la polizia ha raccolto negli anni nel corso della sua attività di servizio e che ha registrato all’interno di una particolare banca dati che prende il nome di C.E.D.
Quest’ultima, infatti, è stata istituita con Legge dello Stato n. 121 del 1981 presso il Ministero dell’Interno.
I dati contenuti nella banca dati citata devono essere conservati per tutto l’arco temporale previsto dalla legge.
Trattasi di un lasso di tempo piuttosto lungo durante il quale il comune cittadino, che magari ha in passato affrontato un processo penale, il quale si è concluso con la sua piena assoluzione dell’imputato, era stato querelato dalla parte lesa e successivamente quest’ultima è stata rimessa, può essere leso dalla presenza di questi dati all’interno del database.
Infatti, ove si leggesse solamente la banca dati, senza sapere però che il soggetto querelato sia stato assolto, si potrebbe pensare che quest’ultimo abbia realmente commesso il fatto previsto dalla legge come reato.
Purtroppo, tali dati spesso non vengono aggiornati prontamente o cancellati se non si presenta apposita istanza presso il Ministero dell’Interno.
Cos’è il C.E.D.e come funziona
Il C.E.D. è il Centro di elaborazione dati istituito, come anticipato, presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno nel 1981.
La citata banca dati è stata varata al fine di raccogliere, elaborare e soprattutto conservare in appositi archivi informazioni e particolari dati affinché questi possano essere consultati, in qualsiasi momento, dai soggetti autorizzati.
Successivamente, la legge 128 del 2001 ha modificato la normativa allora vigente in materia di tutela della sicurezza dei cittadini ed ha stabilito che le forze dell’ordine sono tenute a comunicare, in modo rapido e tempestavo, al C.E.D le notizie acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché nel corso delle attività amministrative.
Più precisamente, i suddetti dati, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 7 della legge n. 121 del 1981 devono risultare da documenti conservati dalla Pubblica Amministrazione o da Enti pubblici, da sentenze provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria nonché dalle indagini poste in essere dalla Polizia.
In poche parole, il C.E.D contiene tutte le informazioni che il personale di polizia riesce ad acquisire durante la propria attività.
Si pensi, ad esempio, ai dati relativi all’informativa di reato che l’organo di polizia deve comunicare al Pubblico Ministero.
È possibile accedere ai precedenti di polizia di una persona?
Non tutti possono accedere e consultare i dati che sono contenuti all’interno del C.E.D.
Infatti, a tali dati possono accedere solamente, ai sensi dell’art. 9 della Legge sopra citata, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia; gli ufficiali di pubblica sicurezza e in funzionari dei servizi di sicurezza; l’autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti prodromici e necessari per i procedimenti pendenti, nei limiti di ciò che stabilisce il Codice di procedura penale; gli agenti di polizia giudiziaria e delle forze di polizia debitamente autorizzati.
Ancora, ogni cittadino ha la possibilità di sapere se il proprio nome compare all’interno della banca dati della Polizia, purché la richiesta di accesso sia finalizzata ad ottenere informazioni relative alla propria persona e non riferito a terzi.
Dalla lettura della norma appare chiaro che il legislatore abbia voluto semplificare, nei limiti del possibile, l’attività di coordinamento del personale di polizia, delle autorità giudiziari.
È doveroso, altresì, sottolineare che con il passare degli anni il legislatore non solo ha ampliato il numero di soggetti che possono fare accesso al C.E.D ma ha anche ampliato il numero delle informazioni che possono essere registrate al suo interno.
Infine, il legislatore ha anche semplificato la modalità di cancellazione dei precedenti di polizia registrati all’interno del C.E.D qualora questi limitino, senza alcun motivo, la libertà di un soggetto.
Quali informazioni sono contenute nel fascicolo di polizia?
Nel C.E.D. confluiscono tutte le informazioni concernenti ogni fenomeno che è stato censito dalle Forze di Polizia, ovvero, sia le notizie relative alle attività di vigilanza e di controllo (ad esempio sul mare, in strada, sugli esercizi pubblici etc.) sia quelle che risultano da provvedimenti emessi dal Giudice nonché le informazioni che derivano da atti di Polizia Giudiziaria svolte in autonomia o in esecuzione degli ordini dell’Autorità Giudiziaria.
Ad esempio, si pensi a tutti i dati personali che possono essere desunti da una informativa di reato, da un arresto effettuato dalla Polizia in flagranza di reato o in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare.
Ciò significa, in estrema sintesi, che all’interno del C.E.D. non va inserita la documentazione dell’attività posta in essere (ad esempio il verbale della perquisizione o dell’arresto) bensì la sintesi essenziale dell’attività che è stata effettuata dalle forze dell’ordine.
Infine, all’interno del C.E.D. possono essere inserite anche notizie su atti segreti o segretati.
Come vengono protette le informazioni personali contenute nel CED?
Il Centro di elaborazione dati raccoglie al proprio interno una enorme quantità di dati e di informazioni sensibili relativi ai cittadini, pertanto, è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Garante per la protezione dei dati personali.
A prendere il controllo del suddetto ente è previsto dall’art. 10 della Legge che ha istituito il C.E.D.
La norma citata è stata successivamente modificata, nel 2003 per l’esattezza, con l’emanazione del c.d. Testo Unico sulla Privacy, il quale ha contribuito in modo notevole sulla tutela della riservatezza dei dati con particolare riferimento a tutti i dati contenuti all’interno del C.E.D.
Il comma secondo dell’art. 10 sopra richiamato, stabilisce che i dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale.
In poche parole, visto che i dati contenuti all’interno del C.E.D. potevano essere consultati da parte delle autorità giudiziarie in sede processuale ed utilizzati come veri e propri documenti di prova, indipendentemente dal contraddittorio, vi era una vera e propria lesione di diritto di difesa dell’imputato.
Come posso ottenere una copia del mio fascicolo di polizia?
Colui che è interessato ad ottenere una copia, è tenuto a presentare un’apposita richiesta compilando i moduli messi a disposizione dalla Polizia (trattasi del modulo 1 a, modulo 2 a, modulo 1 b).
Dopo aver compilato i moduli, è necessario inviarli, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità, mediante:
- Poste Italiane: in questo caso non è necessario inviare una raccomandata, la richiesta dovrà essere spedita al Ministero dell’Interno- Dipartimento di Pubblica sicurezza- Direzione Centrale della Polizia Criminale, via torre di Mezzevia n. 9 Roma;
- Posta elettronica certificata (a mezzo PEC) all’apposito indirizzo mail;
- Presentandola di persona presso gli uffici all’uopo predisposti.
Ove la richiesta sia effettuata da un soggetto minorenne, la domanda dovrà essere corredata anche dalla sottoscrizione dei genitori o dal tutore nominato dal Tribunale.
Generalmente la risposta arriva entro 30 giorni dalla richiesta.
Ove non si dovesse ottenere una risposta alla propria richiesta, l’interessato può proporre apposito reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
I documenti della polizia sono conservati in modo permanente?
Come anticipato, i precedenti di polizia contenuti nel C.E.D. possono essere cancellati, modificati o integrati.
Tuttavia, è bene precisare che per la cancellazione è necessario che siano decorsi i termini previsti dalla legge.
I dati trattati dalle forze di Polizia sono soggetti al DPR 15 del 2018, emanato in attuazione dell’art. 57 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003.
Il suddetto Decreto, infatti, stabilisce che i dati possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia.
Successivamente, nella stessa norma, sono stati introdotti dal legislatore dei termini puntuali di conservazione dei dati diversificati per categorie.
In estrema sintesi, i termini in questione variano da 3 fino ad un massimo di 30 anni a seconda della tipologia di dato.
Come cancellare i precedenti di polizia dal C.E.D.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 121 del 1981 la persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
In realtà la banca dati dovrebbe essere aggiornata in modo automatico, tuttavia, come anticipato, questo non accade per svariate ragioni.
Pertanto, proprio per questo motivo è necessario presentare apposita domanda con cui si richiede l’aggiornamento o la cancellazione dei precedetti di polizia.
Infatti, i titolari dei dati contenuti all’interno del C.E.D. possono domandare che tali dati vengano aggiornati o integrati prima della scadenza dei termini di legge oppure, procedere con una apposita istanza finalizzata ad ottenere la cancellazione dei dati.
Tuttavia, tale richiesta può essere presentata solo dopo che siano spirati i termini sopra richiamati.
L’istanza, di aggiornamento o di cancellazione, deve essere inoltrata al Ministero dell’Interno tramite Posta Elettronica Certificata.
Il casellario di polizia è la stessa cosa del casellario giudiziario?
Giunti a questo punto è necessario precisare che, diversamente da come si potrebbe pensare, il casellario giudiziale e il C.E.D. non sono la stessa cosa.
Il casellario, infatti, conosciuto anche come “fedina penale”, consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi nonché dei provvedimenti di condanna emessi in sede civile o amministrativa a carico di un determinato soggetto in tutto il territorio italiano.
Inoltre, diversamente dal C.E.D., l’ufficio del casellario giudiziale esiste presso ogni Procura della Repubblica e rilascia uno dei seguenti documenti:
- Certificato generale: contiene tutti i provvedimenti definitivi emessi in sede penale, civile e amministrativa;
- Certificato penale: contiene tutti i provvedimenti definitivi emessi in sede penale;
- Certificato civile: contiene tutti i provvedimenti relativi alla capacità della persona, si pensi ad esempio all’interdizione giudiziale, inabilitazione, amministrazione di sostegno, nonché i provvedimenti concernenti la liquidazione giudiziale (o il fallimento).
Il casellario giudiziale non contiene, però, tutte le informazioni giudiziarie (si pensi ad esempio alle informazioni contenute in un processo ancora pendente) essi, invece, risultano proprio dal C.E.D.
Quest’ultimo, infatti, contiene informazioni raccolte fin dalla fase antecedente dall’instaurazione del processo vero e proprio, viceversa, il casellario giudiziale contiene i provvedimenti che, invece, concludono i procedimenti giudiziali.
Conclusione finale sulla possibilità di richiedere una consulenza legale
Se vuoi avere maggiori informazioni su cosa contiene il C.E.D. e su come fare per poter consultare i tuoi dati presenti nello stesso, è bene consultarti con un avvocato.
Rivolgendoti ad un legale, infatti, potrai chiedere di visionare le tue informazioni contenute in questa particolare banca dati, oppure, ove necessario, chiedere che gli stessi vengano modificati o cancellati in modo rapido e veloce, senza commettere errori.