Il falso in bilancio nel Codice Civile: dall’illecito alla pena detentiva

Nel complesso panorama giuridico italiano, le distorsioni delle comunicazioni aziendali non sono solo un’ombra sulla trasparenza, ma rappresentano un reato gravemente sanzionato.
Al centro di questa problematica si trova il ‘falso in bilancio‘, un illecito che emerge quando le informazioni finanziarie vengono manipolate per trarre vantaggi ingiusti.
Questo reato si manifesta attraverso la presentazione di dati inesatti o l’omissione intenzionale di dettagli cruciali nei documenti contabili di un’entità.
Che cos’è il falso in bilancio e chi lo commette
Il falso in bilancio è espressamente disciplinato dall’art. 2621 del Codice civile, così come sostituito dall’art. 9 della Legge 27 maggio del 2015 n. 69 entrata in vigore nel 14 giugno del 2015 ed è un illecito societario.
Più precisamente, il suddetto reato si configura quando vengono compilate false comunicazioni sociali o un rendiconto non veritiero e corretto dei fatti che sono realmente accaduti oppure degli indicatori nel bilancio d’esercizio.
Nel 2015 il falso in bilancio è passato dall’essere una mera contravvenzione ad un vero e proprio delitto il che ha costretto il legislatore a prevedere la pena detentiva da un anno fino a cinque.
Il bilancio d’esercizio (ovvero una delle scritture contabili più importanti per le imprese) è redatto dagli amministratori delle società ed è un documento composto da dati oggettivi ed il cui fine è quello di fornire informazioni sulle società a soci e a terzi come investitori.
In altre parole, il bilancio permette di rendere edotti i terzi in ordine allo stato (economico, finanziario e patrimoniale) della società.
Di conseguenza, la scorretta compilazione di questo particolare documento contabile implica una falsa rappresentazione della situazione dell’azienda.
Ad esempio, è possibile far apparire ai terzi una ricchezza che in realtà nell’impresa non c’è ed indurli ad investire o comunque ad instaurare dei rapporti che mai avrebbero instaurato se avessero saputo la reale condizione della società.
Proprio per questo motivo è considerato (il falso in bilancio) come una frode e, in base alla normativa attualmente in essere, sono previste le seguenti pene: reclusione da 1 anno fino a 5 anni per gli amministratori o i dirigenti che inseriscono nel bilancio dei dati non veritieri al fine di trarne vantaggio per sé o per altri ai sensi dell’art. 2621 c.c.; la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni in caso di falso in bilancio di lieve entità e la reclusione da 3 fino ad 8 anni per le società che sono quotate in borsa.
La recente sentenza della Cassazione
Il tema del falso in bilancio è stato di recente attenzionato da una interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la sentenza n. 23014 del 2023) del 25 maggio, con la quale i giudici ermellini hanno precisato che scatta, a carico del vice presidente della società, la bancarotta impropria da reato societario ove il bilancio approvato dall’assemblea si riveli falso e la compagine sociale poco dopo fallisce (o meglio, viene sottoposta a liquidazione giudiziale, per utilizzare la terminologia del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Ciò vale anche se il vicepresidente è privo di deleghe operative.
Infatti, chi redige il bilancio non è il singolo amministratore ma l’intero consiglio nella sua interezza ed è un compito, quest’ultimo, che non può mai essere delegato.
Proprio per questo motivo, tutti i membri che compongono il Consiglio di Amministrazione devono rispondere degli illeciti di falso in bilancio.
In realtà è doveroso fare un distinguo sul tema.
Per i membri che hanno espresso il loro dissenso in ordine all’approvazione del suddetto bilancio, ove quest’ultimo sia stato nel verbale del consiglio i membri (che non hanno acconsentito appunto) sono immuni da colpa.
Ciò ovviamente vale sia per le società per azioni sia per le società a responsabilità limitata o per le Società in accomandita per azioni.
Quali prove sono necessarie per dimostrare un reato di falso in bilancio?
Dimostrare che vi sia stato un falso in bilancio, diversamente da come si potrebbe pensare, non è una cosa semplice.
È necessario dimostrare, infatti, con supporto documentale, che ciò che è riportato all’interno del bilancio d’esercizio della società non sia veritiero e che alcune voci, alcuni dati, sono volutamente errati.
Inoltre, è doveroso anche dimostrare che il dato contabile omesso (anche nel caso in cui sia di importo elevato) abbia raggirato qualcuno o comunque ha causato profitti alla società.
Infatti, sul tema è intervenuta la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione del 16 maggio 2018 (sentenza n. 21672) con la quale ha precisato che l’imprenditore non risponde di falso in bilancio ai sensi dell’art. 2621 c.c. sebbene il dato contabile omesso sia di notevole entità se non vi sono stati raggiri o profitti (causati proprio da quel dato contabile farlocco).
È doveroso dimostrare altresì l’elemento soggettivo del soggetto che ha posto in essere la condotta.
Più precisamente, quello in esame è un reato doloso, posto in essere al fine di procurare a sé o a terzi un ingiusto profitto.
Sicché se non viene dimostrato nero su bianco questo preciso elemento soggettivo (ad esempio dimostrando che la società ha gonfiato il proprio bilancio al fine di attirare nuovi potenziali investitori) non è possibile ottenere una condanna.
In conclusione, qualsiasi documento potrebbe essere di per sé idoneo a dimostrare che i dati racchiusi all’interno del bilancio non sono corretti e veritieri.
L’importante però è che il suddetto documento sia appunto “probante” e che sia stato redatto da soggetti che hanno una determinata competenza in materia.
Se ad esempio dall’estratto conto bancario della società emerge che quest’ultima non ha minimamente la liquidità dichiarata nel bilancio è chiaro che si tratta di un documento che dimostra (o comunque può aiutare a dimostrare) la falsità della scrittura contabile.
Lo stesso dicasi nel caso in cui la società dichiari nel proprio bilancio di possedere determinati beni ma da un atto pubblico notarile è possibile evincere che il pieno ed esclusivo proprietario del suddetto bene è un altro soggetto (persona fisica o giuridica).
Quanto sono comuni i reati di falso in bilancio?
Diversamente da come si potrebbe pensare, il reato di falso in bilancio non è un reato “isolato”, si tratta, infatti, di una figura delittuosa che si verifica spesso nel nostro tessuto economico sociale.
I motivi che possono spingere una impresa a commettere l’illecito in esame sono molteplici, è possibile far apparire molto più bassa la ricchezza della stessa (in modo da eludere ed evadere il fisco) oppure, a contrario, far apparire l’impresa molto più ricca in modo da poter attirare l’attenzione dei terzi (specie gli investitori).
Quest’ultimi, infatti, possono essere spronati ad investire o comunque ad intraprendere rapporti con l’impresa in quanto appare solida anche se in realtà così non è.
Più volte la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul tema del falso in bilancio, indice che si tratta comunque di una condotta piuttosto diffusa in Italia.
D’altronde, non bisogna dimenticarsi che il nostro sistema economico è basato sulla presenza di una moltitudine di imprese di piccole e medie dimensioni le quali, proprio per emergere dal gioco spietato della concorrenza, pongono in essere condotte che non sono conformi a ciò che dispone la legge.
Una persona senza esperienza contabile può commettere un reato di falso in bilancio?
Non è semplice dare una risposta secca all’interrogativo.
È bene precisare, infatti, che si tratta di un reato a dolo specifico.
Ciò significa, in poche parole, che per poter realizzare questa condotta è necessario non solo che l’agente si rappresenti e voglia proprio quel determinato evento (ovvero falsare le scritture contabili), ma che ponga in essere la condotta descritta al fine di procurare un vantaggio ingiusto per se o per altri.
È chiaro, dunque, che verosimilmente è necessario che chi redige il bilancio abbia una certa esperienza per poter commettere il reato in esame.
Tuttavia, ciò non significa che il soggetto meno esperto, o che magari non possieda una determinata esperienza nel settore contabile, non possa realizzare il reato di falso in bilancio.
Il legislatore, infatti, ha previsto una determinata condotta, se quest’ultima viene realizzata da un soggetto alle prime armi, comunque, gli verrà applicata la sanzione di cui all’art. 2621 c.c.
In conclusione, se è sicuramente vero che una persona con pochissima esperienza (o addirittura senza esperienza) nel mondo della contabilità possa realizzare il falso in bilancio (perché potrebbe non avere le competenze e le conoscenze necessarie per poter integrare quel preciso elemento psicologico sopra descritto) è altrettanto vero che l’inesperienza non è di per sé un elemento che esclude la configurabilità del reato.
Perché le imprese adottano pratiche di falso in bilancio?
Come più volte sottolineato, i motivi che possono spingere le imprese a macchiarsi dell’illecito di falso in bilancio possono essere davvero molteplici.
In genere le società tendono a gonfiare i propri bilanci al fine di apparire “grandi” nel mercato.
Una società che possiede un ottimo patrimonio e una elevata ricchezza appare ai terzi florida e sicura.
Ciò potrebbe spingerli a puntare su di essa, ad esempio acquistando le azioni o le obbligazioni emesse, oppure investendo acquistando i suoi prodotti o instaurando dei rapporti di natura patrimoniale.
Purtroppo, però potrebbe succedere (ed è quello che accade in caso di falso in bilancio) che la ricchezza ostentata sia in realtà solo virtuale poiché le voci iscritte nel bilancio non trovano, in realtà, alcun riscontro concreto.
È chiaro, dunque, il motivo per il quale il legislatore stigmatizza la suddetta condotta poiché può essere estremamente pregiudizievole per i terzi, i quali hanno come unico strumento per interfacciarsi con le società proprio il bilancio di esercizio.
Ancora, un’impresa potrebbe celare il reale valore di alcuni suoi beni o di alcune sue entrate nel bilancio al fine di non pagare le tasse o di pagarne di meno rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare.
Anche in questo caso, dunque, siamo dinanzi ad una condotta illecita, non perché vengono lesi i terzi (se non indirettamente visto che l’evasione è un reato che incide non solo sulle casse dello Stato ma anche sui servizi offerti ai consociati) bensì lo Stato, il quale incassa di meno (o non incassa affatto).
Ovviamente questi sono solo alcuni dei motivi per i quali le imprese potrebbero commettere un falso in bilancio, nella realtà però potrebbero ricorrere anche altri motivi che dovranno essere accertati caso per caso.
L’importanza di avere al proprio fianco un avvocato esperto
La condotta che costituisce falso in bilancio è sanzionata in modo piuttosto pesante nel nostro ordinamento giuridico.
Pertanto, se si ricoprono determinate cariche (come, ad esempio, quella di amministratori di una società) è fondamentale prestare molta attenzione nella redazione del bilancio.
Questo perché non solo si tratta di uno dei documenti contabili più importanti di qualsiasi impresa, ma anche perché è possibile correre il rischio di essere accusati di falso in bilancio o di bancarotta.
Pertanto, se sei stato accusato di aver commesso questo particolare reato, è fondamentale che tu ti rivolga ad un avvocato specializzato nel settore del diritto societarioo al fine di concordare al più presto la miglior strategia processuale possibile.