Il reato di estorsione: comprensione dell’art. 629 del Codice penale

L’art. 629 c.p. disciplina il reato di estorsione il quale viene inquadrato nel novero dei delitti contro il patrimonio mediante violenza a cose o persone.
Più precisamente, la norma richiamata stabilisce che chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a 4.000.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 5.000 a 15.000 euro se concorre qualcuna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
In poche parole, la minaccia o la violenza devono essere dirette a limitare la volontà della vittima per fare in modo che quest’ultima ponga in essere un atto di disposizione patrimoniale.
Infine, è reato a prescindere dalle modalità con le quali queste condotte vengono effettuate.
Che cos’è il reato di estorsione
Dopo aver analizzato, seppur sommariamente, il contenuto dell’art. 629 c.p. è doveroso chiarire i contorni di questa figura delittuosa.
Più precisamente, per configurare il reato in esame non rilevano le concrete modalità operative mediante le quali la violenza o la minaccia si concretizzano.
È sufficiente che i suddetti comportamenti siano diretti a forzare la volontà della vittima in modo che quest’ultima ponga in essere un atto di disposizione del proprio patrimonio contro la sua volontà.
Ma ciò non significa che l’estorsione imponga necessariamente con una condotta “attiva”.
Si pensi, ad esempio, al proprietario di un immobile che rifiuta la conclusione di un contratto di affitto nel caso di mancato pagamento di un canone superiore a quello previsto dalla Legge.
La costrizione, infatti, può avere come oggetto il portare a compimento di un atto di disposizione patrimoniale (ad esempio la dazione di una somma di denaro) o anche una disposizione patrimoniale negativa (ad esempio una remissione del debito imposta).
Infine, il concetto di profitto richiamato dalla norma deve essere inteso in senso economico o patrimoniale, mentre il danno subito dalla vittima del reato deve avere natura esclusivamente patrimoniale.
Quali sono le sanzioni per la violazione dell’articolo 629 del Codice penale?
Dalla lettura dell’art. 629 c.p. è agevole stabilire che la pena prevista per il reato di estorsione è quella detentiva, la quale oscilla dai cinque ai dieci anni nonché la multa da euro 1.000 ad euro 4.000.
La pena detentiva, inoltre, va dai sei ai venti anni e la multa sale da euro 5.000 fino ad euro 15.000 nel caso in cui concorra una delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’art. 628 c.p. Le aggravanti in questione si verificano:
- ove la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;
- se la violenza o minaccia è viene posta in essere da un soggetto che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;
- se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite;
- se il fatto viene commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- se il fatto viene commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
- se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
- se il fatto è commesso nei confronti di persona con età superiore a sessantacinque anni.
Come già anticipato, in queste particolari ipotesi la pena detentiva irrogabile oscilla dai sei anni fino ai venti anni di carcere mentre quella pecuniaria da 5 mila euro fino a 15 mila.
Le caratteristiche del reato di estorsione
Il bene giuridico tutelato dall’art. 629 c.p. è di natura plurioffensiva.
In altre parole, la tutela offerta dal legislatore è indirizzata sia nei confronti del patrimonio della vittima sia nei confronti della libertà di autodeterminazione della stessa.
Inoltre, quando si parla di estorsione si sta facendo riferimento ad un reato c.d. comune ovvero può essere realizzato da chiunque poiché non è necessario essere in possesso di determinate qualità soggettive (come ad esempio in caso di peculato).
Tuttavia, se viene posto in essere da un pubblico ufficiale, la condotta verrebbe sussunta non già nel perimetro normativo della norma in esame bensì nell’art. 317 c.p. ovvero nell’abuso di potere.
Per quanto concerne la condotta del reato di estorsione, ovvero l’elemento oggettivo del reato, è quella di chi mediante violenza o minaccia, costringe altra persona a fare o omettere qualcosa procurando così a se stessi o ad altri un ingiusto profitto e, di contro, recando un danno alla vittima.
Minaccia
La minaccia deve essere intesa come la prospettazione di un evento ingiusto e notevole che proviene dal soggetto minacciante.
Può essere altresì attuata in modo eloquente ed esplicito oppure in modo implicito, a patto che sia idonea a coartare la volontà del soggetto passivo del reato.
È anche possibile che la condotta di minaccia possa consistere nel prospettare alla parte passiva un comportamento omissivo (è il caso in cui sul soggetto che muove la minaccia grava un obbligo giuridico di impedire un determinato evento).
Violenza
Con riferimento alla violenza, invece, essa deve essere tale da non coartare completamente la volontà della vittima del reato, in caso contrario si configurerebbe il reato di rapina ai sensi dell’art. 628 c.p.
In poche parole, la violenza deve comunque lasciare alla vittima un minimo margine di autodeterminazione, ovvero, la possibilità di scegliere se cedere all’estorsione oppure subire il male minacciato (cosa che evidentemente non accade nella rapina dove la vittima subisce l’altrui condotta senza alcun margine di autodeterminazione).
Gli altri elementi della condotta
Ritornando agli altri elementi della condotta del reato di estorsione, e con particolare riferimento all’evento, quest’ultimo comprende:
- Il condizionamento della volontà della vittima del reato;
- Il compimento dell’atto di disposizione causato dal condizionamento indotto dal minacciante;
- La produzione di un danno altrui;
- La realizzazione di un profitto ingiusto per il soggetto minacciante o per soggetti terzi che non si fonda su pretese che sono riconosciute legittime dal diritto.
Con riferimento ai profili soggettivi della fattispecie in esame, invece, è sufficiente il c.d. dolo generico ovvero la conoscenza e la volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere il soggetto passivo del reato a porre in essere una condotta che determinerà un ingiusto profitto.
Ragionando a contrario, dunque, se l’agente agisce poiché ritiene che il profitto sia giusto (ovvero giustificato da una norma di legge) il suo comportamento non potrebbe essere sussunto nel perimetro dell’art. 629 c.p. in quanto mancherebbe un elemento della fattispecie (il dolo appunto).
L’articolo 629 si applica anche ai minorenni?
Prima di fornire una risposta al quesito è necessario sollevarne un altro, i minorenni sono persone imputabili? Ovvero, sono soggetti a cui è possibile applicare una sanzione penale? La legge, dispone che l’imputabilità, ovvero capace di intendere e di volere, è alla base di qualsiasi processo penale.
Infatti, non può essere condannato chi, al momento del compimento del fatto, non era in grado di comprendere la portata delle proprie azioni.
Più precisamente, secondo il legislatore tutti i minorenni che non hanno compiuto i quattordici anni d’età non sono imputabili (ergo ad essi non sarà applicabile l’art. 629 c.p. in esame) sicché non possono essere puniti per il reato posto in essere.
Viceversa, chi ha raggiunto un’età che oscilla dai 14 ai 16 anni può essere incriminato, ergo ad essi sarà senz’altro applicabile l’art. 629 c.p., ma verrà giudicato da un apposito Tribunale (il Tribunale per i minorenni appunto) beneficiando anche di uno sconto di pena rispetto a quella applicata ai maggiorenni.
In conclusione, i soggetti minorenni possono essere puniti ai sensi dell’art. 629 c.p. a patto però che abbiano compiuto almeno 14 anni.
Esistono eccezioni o difese per un’accusa ai sensi dell’articolo 629?
Nel caso in cui si è accusati di estorsione è possibile senz’altro difendersi.
Occorre precisare fin da subito, in realtà, che l’onere della prova (ovvero l’onere di provare la colpevolezza del soggetto imputato oltre ogni ragionevole dubbio cade in capo al Pubblico Ministero).
Ciò significa che, almeno fino a prova contraria, il soggetto accusato di aver posto in essere una condotta estorsiva non potrà essere condannato fino a quando non sia stata provata la sua colpevolezza.
Questo ovviamente non significa che l’imputato non si debba difendere, anzi, il compito dell’avvocato è proprio questo.
Ma come è possibile tutelarsi in caso di accusa di estorsione? È possibile eccepire, innanzitutto, la mancanza del dolo da parte dell’imputato.
Mancando l’elemento soggettivo, infatti, la fattispecie verrebbe completamente meno e non sarebbe nemmeno possibile parlare di responsabilità a titolo di colpa perché il reato in esame non esiste se non in forma dolosa.
Ancora, un’altra possibilità è quello di eccepire che al momento in cui fu posta in essere la condotta criminosa il soggetto agente non era completamente imputabile (perché minorenne o perché incapace di intendere e di volere).
Infine, è possibile eccepire la mancanza del danno da parte del soggetto danneggiato con conseguente impossibilità di configurare il reato di estorsione.
Con quale frequenza viene modificato questo articolo e quali sono le modifiche apportate di recente?
L’art. 629 c.p. non è oggetto di riforme frequenti da parte del legislatore.
Forse è proprio questo il motivo che ha spinto la Suprema Corte Costituzionale.
Più precisamente, il Giudice delle leggi con la sentenza n. 120 del 15 giugno 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui non prevede la pena da essa comminata è diminuita in misura non eccedente ad un terzo quando la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del fatto, o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Sicché sul tema potrebbe essere auspicabile un intervento del legislatore al fine di prevedere ciò che la Suprema corte ha disposto.
Chiedi una consulenza legale
Se si è stati accusati di una condotta estorsiva è fondamentale rivolgersi immediatamente al proprio avvocato penalista di fiducia.
Si tratta di un reato sanzionato con pene piuttosto aspre, specie se ricorrono le circostanze aggravanti sopra esaminate, quindi è fondamentale concordare con il proprio legale qual è la migliore strategia difensiva possibile in modo da poter affrontare al meglio l’eventuale processo.