È ormai diverso tempo che vostra cognata vi ha riferito che un’amica comune (quella che credevate fosse un’amica!) parla male di voi, vi ingiuria, riferisce cose offensive a danno vostro e pure dei vostri figli indifferentemente alle colleghe di lavoro, alle signore del corso di pilates, al macellaio e alla farmacista, e chiaramente lo fa alle vostre spalle, così che voi non possiate difendervi.
Forse non sapete che la presunta amica, ledendo la vostra reputazione, si sta macchiando del reato di diffamazione.
L’articolo 595, che legifera rispetto al reato di diffamazione, annovera anche casi di diffamazione aggravata, che prevedono di punire il colpevole anche più severamente.
Quali sono queste aggravanti?
Se ad esempio la falsa amica va comunicando descrizioni particolareggiate, elementi veritieri o verosimili, in buona sostanza se rende altamente credibile la sua offesa a vostro danno, la legge potrà anche comminare come pena per la diffamazione la galera (fino a due anni) o una multa (fino a 2.065 euro).
Un’ulteriore aggravante è rappresentata dalla diffusione a mezzo stampa, che amplifica smisuratamente il danno: il codice penale stabilisce in questo caso la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro.
La diffamazione a mezzo stampa
Relativamente alla diffamazione a mezzo stampa, per stabilire la portata del reato, verranno prese in considerazione una serie di circostanze:
- Rilevanza del fatto narrato: se la vicenda non è una mera curiosità ma assume rilevanza pubblica, questo rilievo è più importante del rispetto della privacy del singolo soggetto.
- Verità dei fatti narrati o criticati: per i più rigorosi il requisito della verità deve essere riferibile sia al fatto dell’intervista sia al contenuto della stessa; mentre l’orientamento meno rigoroso ritiene ancora una volta preminente l’interesse pubblico.
- Continenza delle espressioni usate: in poche parole, se si racconta una menzogna, per lo meno lo si faccia adoperando espressioni pacate e contenute!
Diffamazione via web
Quando vostra cognata vi ha riferito della falsa amica avete stentato a crederci, eppure lei vi ha sbattuto il fatto sul naso, quando vi ha mostrato cosa scrive sulla sua pagina facebook a vostro danno. E come se non bastasse, poiché la tipa incriminata bazzica sui forum in internet, partecipa alle discussioni di numerosi blog, avete dovuto prendere atto del fatto che la donna nutre un vero astio nei vostri confronti, perché non perde occasione per colpirvi con ingiurie e calunnie.
A questo punto vi chiedete se si configuri un caso di diffamazione a mezzo internet.
Sappiate che la Corte di Cassazione ha stabilito che postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa (data la sua potenziale diffusione illimitata), quindi si configura un caso di diffamazione aggravata allo stesso modo di quanto accade con la carta stampata e gli altri mezzi di comunicazione (per cui i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi a mezzo internet).
D’altronde, se come mezzi di diffusione della diffamazione sono stati col tempo considerati pure un pubblico comizio o l’utilizzo della posta elettronica secondo le modalità del farward (cioè un invio verso una pluralità di destinatari), non si vede perché facebook debba essere escluso…
Di conseguenza, se la viscida ex-amica di cui sopra ha postato sulla vostra bacheca commenti offensivi e lesivi della vostra dignità sappiate che sussistono gli estremi di un reato di diffamazione su facebook.
SOLUZIONE AL PROBLEMA
Appurato tutto questo, come fate ad affrontare la questione della serpe in seno? Con un avvocato penalista del nostro network ad esempio! E sapete perché? Perché altrimenti rischiereste di far correre, di lasciar impunita la tizia, che continuerebbe con questa condotta fino a distruggere la vostra vita sociale, o comunque a complicarla notevolmente.
Quello che invece dovete fare è trovare un legale capace e affidabile, come quelli che fanno parte del nostro network che, come prima cosa, vi consiglierà una querela per diffamazione, da proporre al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o all’autorità consolare all’estero entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto.
Potrete depositarla direttamente voi, oralmente o per iscritto, oppure per mezzo del legale di cui sopra: noi chiaramente vi suggeriamo questa seconda opzione, proprio per non dovervi caricare di incombenze noiose e spiacevoli.
Anche a questo è utile il nostro servizio: non solo ad entrare in contatto (in maniera immediata tramite la compilazione di un semplice form) con professionisti stimati e accreditati, che hanno deciso di mettere a disposizione la loro competenza a prezzi assolutamente concorrenziali, ma soprattutto ad evitarvi questo genere di rogne!
Una volta depositata, la denuncia per diffamazione viene valutata dal giudice: se i fatti in questione sussistono il querelato verrà condannato al risarcimento per diffamazione o ad una condanna detentiva per diffamazione.
Per ulteriori informazioni e per richiedere una consulto dai nostri legali penalisti (ARTICOLO INFORMATIVO: Cosa fa un avvocato penale) senza impegno compila il nostro formulario.