I reati di falso, alcuni dei quali destinati a trarre in inganno uno o pochi soggetti, altri volti ad ingannare un numero indeterminato di persone, costituiscono una categoria così ampia che è bene procedere per sottogruppi, specificando però sin da subito due concetti.
Il primo riguarda l’oggetto giuridico dei reati di falso, individuabile nella fede pubblica, intesa come la fiducia che la società ripone in determinati oggetti, segni e forme esteriori, come monete, documenti, etc.
La seconda è la distinzione che intercorre tra falso ideologico e falso materiale:
il primo consiste in una falsa attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che una tale circostanza sia avvenuta in sua presenza, o che una tale dichiarazione sia stata a lui resa, quando in realtà ciò non è accaduto; la falsità materiale indica la falsificazione di un documento appunto nella sua essenza materiale, come quando viene modificata la clausola di un testamento, e può presentarsi sotto forma di alterazione (la modificazione apportata al documento) o di contraffazione di documenti (cioè l’attribuzione ad un soggetto diverso dall’autore reale).
Falso in scrittura privata
Cominciamo dalla falsità in scrittura privata, precisando che con questa dicitura si intendono tutti i documenti che non presentano i caratteri dell’atto pubblico e, quindi, non solo il documento formato da un soggetto privato, ma anche quello redatto da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato al dì fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
Il fatto che siano private non deve però indurre a credere che non abbiano la stessa importanza delle scritture pubbliche: si pensi al testamento olografo o alle cambiali.
Il codice penale punisce chi, per arrecare vantaggio o svantaggio a sé o ad altri, produca, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o alteri una scrittura privata vera. E non se la cava nemmeno chi, pur non avendola prodotta, ne faccia uso consapevolmente o lasci che altri ne facciano uso.
È chiaro che l’elemento imprescindibile è il dolo, cioè il falsificare volutamente, o l’impiegare un atto che si sa per certo essere non veritiero.
Falso in scrittura pubblica
Affinché si possa parlare di documento è necessario che l’atto possieda determinate caratteristiche: innanzitutto, la forma scritta; in secondo luogo la riconoscibilità dell’autore, ovvero il soggetto, pubblico o privato, dal quale lo scritto proviene; per terzo l’esecuzione manuale della sottoscrizione o firma in calce allo scritto (che risulta valido anche se la firma è illeggibile, o se sia sostituita da sigla o altri segni abbreviativi nel momento in cui siano preceduti dalla qualifica del soggetto).
La principale differenziazione dei documenti è quella tra atto pubblico e scrittura privata, laddove il primo è il documento redatto, con le apposite formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato.
Ma chi dovesse credere che copie (autentiche) di atti pubblici o privati siano esenti dalle sanzioni previste in materia di contraffazione di documenti sbaglierebbe di grosso, così come cadrebbe in errore chi dovesse supporre di farla franca solo perché l’atto o il documento in questione sono di natura informatica, giacché la normativa ha esteso l’ambito di applicazione in tema di falsità documentali anche a quelli prodotti e trasmessi via pc (e simili).
Nella categoria della falsificazione di documenti rientrano diverse tipologie di illeciti.
Il codice penale, ad esempio, considera il caso del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà certificati o autorizzazioni amministrative, o li fa apparire veritieri laddove non lo sono, per cui non solo ne “manipola” il contenuto, ma crea le condizioni perché appaiano validi (ad esempio vidimandoli o legalizzandone la firma apposta).
Rientra in questa classe anche la falsità ideologica di quei certificati che siano prodotti da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, quindi un medico o un avvocato, che attestino falsamente fatti spacciati per veri (circostanza aggravante di detto reato è che i documenti falsi siano stati realizzati a scopo di lucro).
È altresì ricompreso anche il caso del pubblico ufficiale che agisca al di fuori della propria competenza funzionale, come nel caso del consigliere comunale che rilascia una concessione edilizia di competenza del sindaco: in questo caso sussiste reato in merito alla consapevolezza dell’attitudine offensiva del fatto.
Falsità in foglio firmato in bianco
Ammettendo che un pubblico ufficiale, utilizzando un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso in ragione del suo ufficio, vi scriva o vi faccia scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, commetterebbe reato di falsità in foglio firmato in bianco e sarebbe punito ai sensi del codice penale.
Stessa cosa accadrebbe laddove il foglio firmato in bianco fosse illegittimamente posseduto o posseduto legittimamente ma senza titolo per riempirlo.
Falso grossolano, falso innocuo e falso inutile
Ma non tutti i falsi vengono per nuocere (almeno, non penalmente!), e infatti, onde evitare di stare sempre lì a incriminare persone che dicono o agiscono falsamente, la giurisprudenza individua anche un falso innocuo, falso grossolano e falso inutile.
Qualora l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel caso di falso materiale) risultino inoffensivi si parla di falso innocuo.
Si considera falso grossolano quello immediatamente riconoscibile, tale da non far cadere in errore nessuno.
E infine un falso si qualifica come inutile quando la falsificazione documentale incorre su un documento irrilevante o non influente.
Le falsità personali
Sono tali i fatti che ledono la fede pubblica mediante un contrassegno falso, intendendosi per esso il simbolo atto all’identificazione di un soggetto o della sua posizione/qualifica sociale: nello specifico, si fa riferimento ad elementi come età, nome, cognome, luogo e data di nascita, ma un contrassegno finto è anche un titolo o una professione che in realtà non si detengono, non si svolgono, e per le quali non si possiedono nemmeno i requisiti di legge.
Articolo 480 del codice penale
A quale sanzione sottostanno questi ed altri reati di falso?
Lo stabilisce l’articolo 480 del codice penale: il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.