Siete stati chiamati come testimoni per una querela che avete fatto, ma vi state chiedendo se si può ritirare la denuncia, così da non dovervi presentare in tribunale.
La risposta è sì, la denuncia può essere ritirata, e no, non potete esimervi dal testimoniare: vi sembra una contraddizione in termini? E allora cerchiamo di risolverla!
Partiamo dal fatto che quello alla testimonianza è un dovere e non un diritto, tant’è che in caso di inadempimento e in assenza di legittimo (e comunicato) impedimento, potrebbe essere disposta una condanna al pagamento di una somma compresa tra 51 e 516 euro, che andrebbe dritta nelle casse delle ammende, corredata, in caso di persistenza da parte del citato testimone a disertare l’udienza, dall’accompagnamento coatto da parte delle forze dell’ordine.
Questo però accade solo nel caso di reati che vanno avanti d’ufficio, per i quali quindi non si può ritirare la denuncia una volta fatta, come ad esempio i casi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni.
Per altri tipi di reati, invece, perseguibili a querela di parte, è possibile procedere alla revoca della querela, che conclude l’azione penale precedentemente iniziata, determinando l’estinzione del reato, ma solo a patto che il querelato “accetti” la remissione della querela (perché possono anche darsi circostanze nelle quali costui sia interessato a dimostrare la propria innocenza), e che non sia già intervenuta una sentenza di condanna definitiva (salvo che la legge disponga diversamente).
È previsto che il verbale di remissione della querela possa essere presentato personalmente dal querelante, dal difensore munito di procura speciale, o anche dagli eredi, successivamente alla morte della persona offesa, a patto che tutti siano d’accordo.
Qualora invece il querelante non abbia intenzione alcuna di ritirare la denuncia penale fatta deve prestare particolare attenzione alla tacita remissione: ad esempio, nel momento in cui la persona sia stato previamente ed espressamente avvisata che un’assenza, in particolare se reiterata, poteva essere intesa come volontà di revocare la querela (a patto, ovviamente, che non sussistano motivate ragioni per dette assenze), e ciò non di meno mette in atto la condotta in esame.
Anche l’assenza dell’imputato può dare luogo ad “un’interpretazione” di accettazione tacita di remissione della denuncia, dal momento che qualora l’imputato non voglia accettare il ritiro (come detto, per dimostrare la sua estraneità ai fatto di cui viene accusato) deve dichiararlo espressamente.
A chi competono le spese in caso di denuncia ritirata?
Al querelato (a meno che non siano intercorsi accordi differenti, esplicitamente espressi nel verbale di remissione della querela.
A proposito di spese: che vogliate procedere con una querela o che al contrario siate stati querelati, è necessario affidarsi ad un avvocato penalista: ma quanto costa avvalersi di una figura legale?
Chiedetelo direttamente all’esperto: vi basterà compilare il nostro form, attraverso il quale dettaglierete la vostra vicenda e sottolineerete i desiderata, in modo tale da essere contatti da almeno tre avvocati della zona geografica di interesse che, oltre a rispondere ai quesiti posti, realizzeranno per voi, in maniera del tutto gratuita, un puntuale prospetto di spese…