In seguito ad una serie piuttosto cospicua di richieste che sono pervenute sia ai penalisti che ai civilisti nostri partner in merito alla prescrizione per il reato diffamazione, e alla decadenza del termine utile a presentare azione civile contro una diffamazione subita, abbiamo pensato di chiarire i termini della situazione.
Innanzitutto ci premeva chiarire di che genere di reato si sta parlando: la diffamazione si sostanzia in un’offesa alla reputazione di un soggetto assente al momento dell’ingiuria, che per configurare reato deve essere sistematica e reiterata, e può essere agita con diversi strumenti, tant’è che circostanze oggi particolarmente diffuse sono quelle della diffamazione a mezzo stampa e della diffamazione via internet.
Trattandosi di reati penalmente perseguibili, danno adito anche a richieste di risarcimenti civili della sofferenza causata (danno morale), e tuttavia molti di voi ci chiedono se esistono dei termini di prescrizione per il reato di ingiuria e diffamazione , come ad esempio l’internauta di cui riportiamo la testimonianza:
Salve,
nel mese di settembre 2008 un mio collega mi informava che negli anni 98-99 un secondo collega mi ingiuriava e offendeva di fronte alla squadra di lavoro, ivi compreso un ex dirigente, e dunque, dopo un mese da questa confidenza, ho deciso di sporgere denuncia-querela nei confronti del denigratore ma, essendo passati 10 anni dalla data dell’accadimento, mi chiedevo se ci fosse stata prescrizione del reato di diffamazione (art 595)…
La risposta del nostro esperto ha fugato i dubbi:
Gentilissimo,
il termine di un mese trascorso dalla confidenza fattale alla data della presentazione della querela è corretto: la legge infatti prevede che si abbiano a disposizione tre mesi per presentare querela per diffamazione, e il conteggio parte dal momento in cui la persona che ha subito il danno ha a propria disposizione un quadro chiaro e oggettivo dei fatti (cioè, dal momento in cui la persona ha elementi sufficienti per qualificare l’accaduto come reato, oppure ne ha accertato senza ombra di dubbio l’autore).
Mentre il diritto al risarcimento del danno morale è quinquennale e decorre dal momento della conoscenza del reato da parte della vittima, la prescrizione del reato di diffamazione (anche a mezzo internet) è di 6 anni, innalzata a 7 e mezzo in caso di atti interruttivi (ad esempio rinvio a giudizio) ma con la differenza che questa tempistica viene contata a partire dalla data di commissione del fatto.
Ricordiamo che, per poter chiedere il risarcimento danni, è imprescindibile:
- Aver subito un danno
- Che il danno derivi, per un nesso causale lampante e palese, dal comportamento scorretto di una persona o un Ente.
Il consiglio, per chi ritenga di aver subito un danno, è quello di rivolgersi celermente ad un avvocato: se infatti i tempi della giustizia italiana sono spesso insopportabilmente lunghi, è bene che voi reagiate con prontezza, onde evitare il rischio che i propri diritti non vengano fatti valere a causa della prescrizione del reato di ingiuria e diffamazione.
E la prontezza, l’immediatezza e la rapidità sono alcuni dei principi che caratterizzano il nostro servizio che, bypassando lunghe e spesso infruttuose ricerche, o intermediari talvolta poco affidabili, vi permette di entrare in contatto diretto con i professionisti che state cercando.
Cinque minuti (o poco più) per compilare un form dove potrete specificare tutte le vostre esigenze; 24/48 ore per ricevere risposta da 3 esperti della zona di residenza; l’intervallo necessario a prendere una decisione: queste sono le tempistiche della nostra piattaforma che vi consente, sempre con la medesima celerità, di ottenere anche un preventivo di spesa per andare ancora più mirati e spediti alla risoluzione del vostro problema…