Il viso e il corpo, il sembiante fisico di una persona, rappresentano il primo e fondamentale approccio del soggetto al mondo esterno, il suo “oggetto relazione”: è chiaro, di conseguenza, che un danno estetico è certamente un danno biologico, ma è anche qualcosa in più!
E’ quindi giusto comprendere come la legge lo valuta, qual è l’entità del risarcimento dovuto per danno estetico, e quali sono le variabili che vengono considerate per valutare l’importo dell’indennizzo per danno estetico.
Per quanto concerne la questione del risarcimento del danno estetico provocato da incidente stradale vi consigliamo di leggere anche questo nostro contributo, mentre per approfondire il tema del danno estetico provocato da responsabilità medica vi rimandiamo all’elenco che trovato nella chiusa di questo articolo, ma sempre tenendo conto quanto appena detto, e cioè che attribuire un “valore economico” ad una menomazione estetica è sempre complesso, in virtù appunto di tutte le implicazioni che essa comporta: la perdita di un padiglione auricolare, una cicatrice della lunghezza di una decina di centimetri al viso, una paresi del nervo facciale, etc., vengono definiti danni estetici di media gravità; di elevata gravità è valutata invece la perdita della piramide nasale o di entrambe le orecchie, una cicatrice al volto più lunga dei 10 cm, la perdita di un arto, etc.
Tuttavia, la quantificazione dell’indennizzo previsto a seguito di danno estetico risponderà anche ad altri criteri:
- la possibilità o meno di ridurlo, anche tramite chirurgica estetica: questo perché per la giustizia penale il danno estetico permanente è giudicato aggravante della lesione personale, in tal caso considerata gravissima
- sesso
- età
- condizione socio-culturale
- tempo trascorso tra il momento della lesione e quello del giudizio peritale: una cicatrice necessita di un lasso di tempo congruo, un anno almeno, perché ne sia giudicata effettivamente l’evoluzione e la plausibile ulteriore trasformazione.
Qualora poi la menomazione estetica, che di per sé rientra nella categoria del danno biologico, intacchi in qualche modo anche l’attività lavorativa (come nel caso di una modella o una attrice), allora il danno si traduce anche in patrimoniale, e dell’evenienza si terrà conto in sede di liquidazione del danno estetico.
Poiché, come accennato, rientra nella fattispecie del danno biologico, la lesione estetica è liquidabile come voce separata solo nel momento in cui le ripercussioni causate siano più gravi rispetto a quelle “pronosticabili” nelle medesime circostanze su soggetti simili. E tra l’altro è sulla vittima che ricade l’onere della prova, perché la liquidazione “speciale” non avviene in maniera automatica (onde evitare di “duplicare” il danno alla salute).